Gli amministratori devono, senza indugio, accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e, procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484 bis.Essi in caso di ritardo o di omissione, sono personalmente e solidamente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Quando gli amministratori omettono gli […]
Continua »