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Codice Civile
Codice Penale

Titolo X – Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2615 Responsabilità verso i terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati […]

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Art. 2615 bis Situazione patrimoniale

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, numero 1), […]

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Art. 2615 ter Società consortili

Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602. In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione II – bis – –

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Art. 2616 Costituzione

Con provvedimento dell’autorità governativa può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione. Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi […]

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Art. 2617 Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli

Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezine III – Dei consorzi obbligatori –

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Art. 2618 Approvazione del contratto consortile

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorità governativa. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione IV – Dei controlli dell’autorità governativa –

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Art. 2619 Controllo sull'attività del consorzio

L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa . Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e stato costituito l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso. Capo II – […]

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Art. 2620 Estensione delle norme di controllo alle società

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’articolo 2602. L’autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’articolo 2618. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione […]

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