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Codice Civile
Codice Penale

Libro secondo – Delle successioni

Art. 700 Facoltà di nomina e di sostituzione

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente […]

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Art. 701 Persone capaci di essere nominate

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi. Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina

L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione , e deve essere annotata nel registro delle successioni. L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può […]

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Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario

L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per […]

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Art. 704 Rappresentanza processuale

Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario

L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733. Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 707 Consegna dei beni all'erede

L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea […]

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Art. 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 709 Conto della gestione

L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno . Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari . Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono […]

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Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario

Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. L’autorità giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti. Capo VII – Degli esecutori testamentari – […]

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Art. 711 Retribuzione

L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 712 Spese

Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 713 Facoltà di domandare la divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di […]

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Art. 714 Godimento separato di parte dei beni

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo . Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito , la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, […]

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Art. 716

abrogato Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice

L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 718 Diritto ai beni in natura

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari , si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti . Quando occorre il consenso di […]

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