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Codice Civile
Codice Penale

Libro secondo – Delle successioni

Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede

Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo. Capo II – Della collazione – –

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Art. 741 Collazione di assegnazioni varie

E’ soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti. Capo II – Della collazione – […]

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Art. 742 Spese non soggette a collazione

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni […]

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Art. 743 Società contratta con l'erede

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa. Capo II – Della collazione – –

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Art. 744 Perimento della cosa donata

Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario . Capo II – Della collazione – –

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Art. 745 Frutti e interessi

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione . Capo II – Della collazione – –

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Art. 746 Collazione d'immobili

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce. Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione. Capo II – Della collazione – –

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Art. 747 Collazione per l'imputazione

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione. Capo II – Della collazione – –

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Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa. Il donatario dal suo canto […]

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Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato

Nel caso in cui l’immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente. Capo II – Della collazione – –

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Art. 750 Collazione di mobili

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione . Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo […]

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Art. 751 Collazione del danaro

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione . Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili […]

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Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Capo III – Del pagamento dei debiti – –

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Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile

Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile , può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in […]

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Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero . Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’art. 752, quantunque […]

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Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi. Capo III – Del pagamento dei debiti – –

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Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione ; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi. Capo III – Del pagamento dei debiti […]

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Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria quota

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto , e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari . Capo IV – Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote […]

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Art. 758 Garanzie tra coeredi

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione . La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa. Capo IV – Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote […]

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Art. 759 Evizione subita da un coerede

Se alcuno dei coeredi subisce evizione , il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano […]

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