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Codice Civile
Codice Penale

Libro sesto – Della tutela dei diritti

Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o dia una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. (abrogato) Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2837 Atti formati all'estero

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2838 Somma per cui l'iscrizione è eseguita

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione. Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore. Capo IV – […]

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Art. 2839 Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca

Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. La nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione […]

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Art. 2840 Certificato dell'iscrizione

Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione. I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’articolo 2664. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei […]

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Art. 2842 Variazione del domicilio eletto

E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione. Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione. La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato (2703) […]

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Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione , surrogazione , pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca. La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione […]

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Art. 2844 Azioni e notificazioni

Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all’ultimo domicilio da essi eletto. La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni. Se non è stata fatta elezione di domicilio […]

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Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore

Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine , le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo. Se si tratta di obbligazioni al portatore , le […]

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Art. 2846 Spese d'iscrizione

Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 2 – Della rinnovazione

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Art. 2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca

Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e […]

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Art. 2849

abrogato Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 2 – Della rinnovazione

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Art. 2850 Formalità per la rinnovazione

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2840. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione […]

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Art. 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi. Capo IV – […]

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Art. 2852 Grado dell'ipoteca

L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente. Capo IV – Delle ipoteche Sezione VI – Dell’ordine delle ipoteche –

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Art. 2853 Richieste contemporanee d'iscrizione

Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti. Capo IV – Delle ipoteche […]

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Art. 2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo. Capo IV – Delle ipoteche Sezione VI – Dell’ordine delle ipoteche –

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Art. 2855 Estensione degli effetti dell'iscrizione

L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione. Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione […]

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