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Codice Civile
Codice Penale

Libro sesto – Della tutela dei diritti

Art. 2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili

Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue: 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati […]

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Art. 2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli

Se i privilegi indicati dall’articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell’articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell’articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri. Capo II – Dei privilegi Sezione IV – Dell’ordine dei privilegi –

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Art. 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente: 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771; 2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775; 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774; 4) i crediti per […]

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Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi

Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado. Capo II – Dei privilegi Sezione IV – Dell’ordine dei privilegi –

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Art. 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito. Capo II – Dei privilegi Sezione IV – Dell’ordine dei privilegi –

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Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice. Capo II – Dei privilegi Sezione IV – Dell’ordine dei privilegi –

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Art. 2783 bis Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

I crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto. Capo II – Dei privilegi Sezione […]

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Art. 2784 Nozione

Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Capo III – Del pegno Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2785 Rinvio a leggi speciali

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni. Capo III – Del pegno Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2786 Costituzione

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione […]

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Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno . La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti. Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non […]

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Art. 2788 Prelazione per il credito degli interessi

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto . La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita. Capo III – Del pegno Sezione II – […]

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Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso , può anche esercitare l’azione di rivendicazione , se questa spetta al costituente. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili […]

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Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti , imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa

Il creditore non può , senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento. In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. Capo III – […]

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Art. 2793 Sequestro della cosa

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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Art. 2794 Restituzione della cosa

Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno . Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto […]

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Art. 2795 Vendita anticipata

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa. Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del […]

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Art. 2796 Vendita della cosa

Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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