Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali. Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà Sezione II – Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione –
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