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Codice Civile
Codice Penale

Libro terzo – Della proprietà

Art. 950 Azione di regolamento di confini

Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. Capo IV – Delle azioni a difesa della proprietà – –

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Art. 951 Azione per apposizione di termini

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni. Capo IV – Delle azioni a difesa della proprietà – –

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Art. 952 Costituzione del diritto di superficie

Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. – – –

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Art. 953 Costituzione a tempo determinato

Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione . – – –

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Art. 954 Estinzione del diritto di superficie

L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’art. 2816. I contratti di locazione , che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in […]

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Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui . – – –

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Art. 956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni

Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. – – –

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Art. 957 Disposizioni inderogabili

L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti .Il itolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma 962, 965,968, 971,e 973. – – –

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Art. 958 Durata

L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo . L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni. – – –

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Art. 959 Diritti dell'enfiteuta

L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo , sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali. Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni. – – –

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Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta

L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali. L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti. – – –

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Art. 961 Pagamento del canone

L’obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finché dura la comunione. Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione. – – –

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Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue. Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l’enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti […]

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Art. 964 Imposte e altri pesi

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone. – – –

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Art. 965 Disponibilità del diritto dell'enfiteuta

L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi , sia per atto di ultima volontà . Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente. Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non […]

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Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti. Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente. In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che […]

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Art. 968 Subenfiteusi

La subenfiteusi non è ammessa. – – –

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Art. 969 Ricognizione

Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del ventennio . Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione . Le spese dell’atto sono a carico del concedente. – – –

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