fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Titolo VI – Delle servitù prediali

Art. 1027 Contenuto del diritto

La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Capo I – Disposizioni generali – –

Continua »
Art. 1028 Nozione dell'utilità

L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo. Capo I – Disposizioni generali – –

Continua »
Art. 1029 Servitù per vantaggio futuro

E’ ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro. E’ ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo […]

Continua »
Art. 1030 Prestazioni accessorie

Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti . Capo I – Disposizioni generali – –

Continua »
Art. 1031 Costituzione delle servitù

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente . Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia . Capo I – Disposizioni generali – –

Continua »
Art. 1032 Modi di costituzione

Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza . Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge. La sentenza stabilisce le […]

Continua »
Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque

Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e […]

Continua »
Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto

Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque. Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò […]

Continua »
Art. 1035 Attraversamento di acquedotti

Chi vuol condurre l’acqua per il fondo altrui può attraversare al di sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi. Capo II – Delle servitù coattive Sezione I – Dell’acquedotto e dello […]

Continua »
Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade

Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque. Capo II – Delle servitù coattive Sezione I – Dell’acquedotto e dello scarico coattivo –

Continua »
Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servitù

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell’acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l’uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei […]

Continua »
Art. 1038 Indennità per l'imposizione della servitù

Prima di imprendere la costruzione dell’acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l’indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro […]

Continua »
Art. 1039 Indennità per il passaggio temporaneo

Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall’articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con l’obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato. Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del termine […]

Continua »
Art. 1040 Uso dell'acquedotto

Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d’acqua, se l’acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente. Se l’introduzione di una maggior quantità d’acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si […]

Continua »
Art. 1041 Letto dell'acquedotto

E’ sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti. Capo II – Delle servitù coattive […]

Continua »
Art. 1042 Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui

Se un corso d’acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l’accesso ai medesimi, o la continuazione dell’irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro […]

Continua »
Art. 1043 Scarico coattivo

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo. Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o […]

Continua »
Art. 1044 Bonifica

Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell’indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano […]

Continua »
Art. 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell’articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere […]

Continua »
Art. 1046 Norme per l'esecuzione delle opere

Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell’art. 1033 e degli articoli. 1035 e 1036. Capo II – Delle servitù coattive Sezione I – Dell’acquedotto e dello scarico coattivo –

Continua »