L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie. Capo II – Degli effetti del possesso Sezione I – Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa –
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