Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera
Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell’opera compiuta. Capo I – Disposizioni generali – –
Continua »Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro […]
Continua »Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Capo II – Delle professioni intellettuali – –
Continua »Art. 2231 Mancanza d'iscrizione
Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionata all’iscrizione in albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La concellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato […]
Continua »Art. 2232 Esecuzione dell'opera
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione. Capo II – Delle professioni intellettuali – –
Continua »Art. 2233 Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli se non redatti […]
Continua »Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. Capo II – Delle professioni intellettuali – –
Continua »Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Capo II – Delle professioni intellettuali – –
Continua »Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Capo II – Delle professioni intellettuali – –
Continua »Art. 2237 Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che […]
Continua »Art. 2238 Rinvio
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II . In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II. Capo II – Delle professioni intellettuali […]
Continua »Art. 2239 Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto. Capo I – Disposizioni generali – –
Continua »Art. 2240 Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo Capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi. Capo II – Del lavoro domestico – –
Continua »Art. 2241 Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni. Capo II – Del lavoro domestico – –
Continua »Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. Capo II – Del lavoro […]
Continua »Art. 2243 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio , ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni. Capo II – Del lavoro domestico – –
Continua »Art. 2244 Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119. Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni. Capo II – Del lavoro domestico – –
Continua »Art. 2245 Indennità di anzianità
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie. L’ammontare dell’indennità è determinato sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio. Se gli usi lo […]
Continua »Art. 2246 Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato. Capo II – Del lavoro domestico – –
Continua »Art. 2247 Contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Capo I – Disposizioni generali – –
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