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Codice Civile

Art. 2602 Nozione e norme applicabili

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi […]

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Art. 2603 Forma e contenuto del contratto

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare: l) l’oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le […]

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Art. 2604 Durata del consorzio

In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2605 Controllo sull'attività dei singoli consorziati

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2606 Deliberazioni consortili

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine […]

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Art. 2607 Modificazioni del contratto

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2608 Organi preposti al consorzio

La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2609 Recesso ed esclusione

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso. Capo II – Dei consorzi […]

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Art. 2610 Trasferimento dell'azienda

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio. Capo II – Dei consorzi per il […]

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Art. 2611 Cause di scioglimento

Il contratto di consorzio si scioglie: 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo; 3) per volontà unanime dei consorziati; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi […]

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Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese

Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (att. 108) del luogo dove l’ufficio ha sede: L’estratto deve indicare: 1) la denominazione e l’oggetto […]

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Art. 2613 Rappresentanza in giudizio

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione II – Dei consorzi con attività esterna –

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Art. 2614 Fondo consortile

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione […]

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Art. 2615 Responsabilità verso i terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati […]

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Art. 2615 bis Situazione patrimoniale

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, numero 1), […]

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Art. 2615 ter Società consortili

Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602. In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione II – bis – –

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Art. 2616 Costituzione

Con provvedimento dell’autorità governativa può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione. Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi […]

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Art. 2617 Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli

Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezine III – Dei consorzi obbligatori –

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Art. 2618 Approvazione del contratto consortile

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorità governativa. Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione IV – Dei controlli dell’autorità governativa –

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Art. 2619 Controllo sull'attività del consorzio

L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa . Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e stato costituito l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso. Capo II – […]

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