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Codice Civile
Codice Penale

Codice Civile

Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e l'educazione

In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti. L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi […]

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Art. 280 Legittimazione

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali –

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Art. 281 Divieto di legittimazione

Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali –

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Art. 282 Legittimazione dei figli premorti

La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali –

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Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

I figli legittimati per susseguente matrimonio, acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione […]

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Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l’età indicata nel quinto comma dell’articolo 250; 2) che per il genitore vi sia […]

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Art. 285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell’articolo precedente. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, […]

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Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione dei […]

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Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante. Quando […]

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Art. 288 Procedura

La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio sulla domanda di legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, […]

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Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell’articolo 284, negli articoli. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263. Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell’articolo 284 la contestazione può essere […]

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Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione […]

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Art. 291 Condizioni

L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trent’anni, ferma restando la differenza di […]

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Art. 292

abrogato Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 294 Pluralità di adottati o di adottanti

E’ ammessa l’adozione di più persone anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 295 Adozione da parte del tutore

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento. Capo I – Dell’adozione di […]

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Art. 296 Consenso per l'adozione

Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso […]

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Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso. Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione. Gli eredi dell’adottante possono presentare […]

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