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Codice Civile
Codice Penale

Codice Civile

Art.232-bis

A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 233

Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado. La prova testimoniale per gli atti eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa […]

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Art. 234

Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati , all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – […]

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Art. 235

La disposizione dell’articolo 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’indennità dovuta dall’assicuratore non è stata ancora corrisposta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 236

Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall’articolo 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al […]

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Art. 237

Se il pegno è stato costituito anteriormente all’entrata in vigore del codice, le condizioni per l’efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori. Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio. Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell’articolo 1888 del codice […]

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Art. 238

L’opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice , quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente. Capo II […]

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Art. 239

Le disposizioni dell’articolo 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 240

Le ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall’entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia , secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni […]

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Art. 241

La disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice stesso. L’estensione degli effetti dell’iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 242

Le disposizioni del codice, secondo le quali l’esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell’immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo , non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all’entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell’effetto richiesta. Capo II […]

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Art. 243

Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 244

Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all’entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l’espropriazione, si osservano le disposizioni dell’articolo 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941, […]

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Art. 245

Gli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 246

Le disposizioni dell’articolo 2932 del codice si applicano anche se l’obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, purché l’inadempimento si verifichi posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 247

Cessano di avere effetto dalla data dell’entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 248

Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti. Rimangono parimenti immutate le […]

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Art.249

abrogato – – –

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Art.250

abrogato – – –

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Art. 251

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta esperssione s’intendono comprese, oltre all’istituto di emissione, le imprese autorizzate a controllate, a norma delle leggi vigenti, dell’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito. Capo III – Disposizioni generali e finali – –

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