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Codice Civile
Codice Penale

Codice Civile

Art. 20 c.c. - Convocazione dell'assemblea delle associazioni

Art. 20 c.c. L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere […]

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Art. 21 c.c. - Deliberazioni dell'assemblea

Art. 21 c.c. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per […]

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Art. 22 c.c. - Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Art. 22 c.c. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 23 c.c. - Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Art. 23 c.c. Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il Presidente del […]

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Art. 24 c.c. - Recesso ed esclusione degli associati

Art. 24 c.c. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere […]

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Art. 25 c.c. - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

Art. 25 c.c. L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al […]

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Art. 26 c.c. - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

Art. 26 c.c. L’autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 27 c.c. - Estinzione della persona giuridica

Art. 27 c.c. Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio. […]

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Art. 28 c.c. - Trasformazione delle fondazioni

Art. 28 c.c. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati […]

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Art. 29 c.c. - Divieto di nuove operazioni

Art. 29 c.c. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, […]

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Art. 30 c.c. - Liquidazione

Art. 30 c.c. Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 31 c.c. - Devoluzione dei beni

Art. 31 c.c. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha […]

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Art. 32 c.c. - Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Art. 32 c.c. Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni […]

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Art. 33 c.c. - Registrazione delle persone giuridiche

Art. 33 c.c. Abrogato Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 34 c.c. - Registrazione di atti

Art. 34 c.c. Abrogato Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 35 c.c. - Disposizione penale

Art. 35 c.c. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice sono puniti con l’ammenda da euro 10 a euro 516. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 36 c.c. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

Art. 36 c.c. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 37 c.c. - Fondo comune

Art. 37 c.c. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 38 c.c. - Obbligazioni

Art. 38 c.c. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 39 c.c. - Comitati

Art. 39 c.c. I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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