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Codice Civile
Codice Penale

Codice Civile

Art. 463 Casi d'indegnità

E’ escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; 2) chi ha commesso, in danno di […]

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Art. 464 Restituzione dei frutti

L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione. Capo III – Dell’indegnità – –

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Art. 465 Indegnità del genitore

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori. Capo III – Dell’indegnità – –

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Art. 466 Riabilitazione dell'indegno

Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria . […]

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Art. 467 Nozione

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o […]

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Art. 468 Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo […]

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Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi é rappresentazione la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche […]

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Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario. L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 471 Eredità devolute a minori o interdetti

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l’eredità, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’articolo 394. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche

L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni della legge circa l’autorizzazione governativa. Questo articolo non si applica alle società. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 474 Modi di accettazione

L’accettazione può essere espressa o tacita. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 475 Accettazione espressa

L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I […]

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Art. 476 Accettazione tacita

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 478 Rinunzia che importa accettazione

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia […]

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Art. 480 Prescrizione

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario […]

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Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo

L’accettazione dell’eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di dolo . L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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