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Codice Civile
Codice Penale

Codice Civile

Art. 707 Consegna dei beni all'erede

L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea […]

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Art. 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 709 Conto della gestione

L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno . Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari . Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono […]

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Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario

Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. L’autorità giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti. Capo VII – Degli esecutori testamentari – […]

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Art. 711 Retribuzione

L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 712 Spese

Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità. Capo VII – Degli esecutori testamentari – –

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Art. 713 Facoltà di domandare la divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di […]

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Art. 714 Godimento separato di parte dei beni

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo . Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito , la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, […]

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Art. 716

abrogato Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice

L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 718 Diritto ai beni in natura

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari , si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti . Quando occorre il consenso di […]

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Art. 720 Immobili non divisibili

Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o […]

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Art. 721 Vendita degli immobili

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale . Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 723 Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 724 Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo , conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione. Capo I […]

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Art. 725 Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote . I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa […]

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Art. 726 Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote. Capo I – Disposizioni generali – –

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