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Codice Civile

Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione I – Delle obbligazioni pecuniarie –

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Art. 1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta. Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento […]

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Art. 1281 Leggi speciali

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princìpi derivanti da leggi speciali. Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione I – Delle obbligazioni pecuniarie –

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Art. 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente . Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora . Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose […]

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Art. 1283 Anatocismo

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi . Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione I – Delle obbligazioni pecuniarie –

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Art. 1284 Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Capo VII – Di alcune specie di […]

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Art. 1285 Obbligazione alternativa

Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione II – Delle obbligazioni alternative –

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Art. 1286 Facoltà di scelta

La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo . La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da […]

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Art. 1287 Decadenza dalla facoltà di scelta

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo. Se la scelta è rimessa a un […]

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Art. 1288 Impossibilità di una delle prestazioni

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione II – Delle obbligazioni alternative –

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Art. 1289 Impossibilità colposa di una delle prestazioni

Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni. Quando la scelta spetta […]

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Art. 1290 Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra. Capo VII – Di alcune specie di […]

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Art. 1291 Obbligazione con alternativa multipla

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione II – Delle obbligazioni alternative –

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Art. 1292 Nozione della solidarietà

L’obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera […]

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Art. 1293 Modalità varie dei singoli rapporti

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni sezione III – Delle obbligazioni in solido –

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Art. 1294 Solidarietà tra condebitori

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni sezione III – Delle obbligazioni in solido –

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Art. 1295 Divisibilità tra gli eredi

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni sezione III – Delle obbligazioni in solido –

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Art. 1296 Scelta del creditore per il pagamento

Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni sezione III – Delle obbligazioni in solido –

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Art. 1297 Eccezioni personali

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni sezione III – Delle obbligazioni in solido –

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Art. 1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni sezione III – Delle obbligazioni in solido –

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