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Codice Civile

Art. 1619 Diritto di controllo

Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1620 Incremento della produttività della cosa

L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1621 Riparazioni

Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1622 Perdite determinate da riparazioni

Se l’esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l’affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento […]

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Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Se, in conseguenza di una disposizione di legge,o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve […]

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Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto

L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore. La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario deve osservare la disposizione dell’art. 1616. Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del […]

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Art. 1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario

L’affitto si scioglie per l’interdizione, l’inabilitazione o l’insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1627 Morte dell'affittuario

Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi. Se l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso. […]

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Art.1628

abrogato Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1629 Fondi destinati al rimboschimento

L’affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo

L’affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l’affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo. Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l’affitto si reputa fatto per il tempo necessario […]

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Art. 1631 Estensione del fondo

Per l’affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell’estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita . Artt. 1632-1634 (abrogati) Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto […]

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Art.1632 a 1634

abrogati Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali

Se, durante l’affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e determinata alla fine dell’affitto, eseguito […]

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Art. 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

Se l’affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l’affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di […]

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Art. 1637 Accollo di casi fortuiti

L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. E’ nullo il patto col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto […]

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Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1639 Canone di affitto

Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1640 Scorte morte

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all’affittuario all’inizio dell’affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate essere restituite al locatore alla fine dell’affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d’uso. L’eccedenza […]

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