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Codice Civile

Art. 1641 Scorte vive

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi i patti diversi. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1642 Proprietà del bestiame consegnato

Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell’età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria. Capo VI – Della […]

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Art. 1643 Rischio della perdita del bestiame

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell’affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame

L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva . Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1645 Riconsegna del bestiame

Nel caso previsto dall’art. 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l’affittuario deve restituire bestiame di […]

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Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante

L’affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare. Per l’ulteriore […]

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Art. 1647 Nozione

Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto (l) (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

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Art. 1648 Casi fortuiti ordinari

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto […]

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Art. 1649 Subaffitto

Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario. Artt. 1650-1651 (abrogati) Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto (l) (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

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Art.1650 e 1651

abrogati Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto (l) (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

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Art. 1652 Anticipazioni al'affittuario

Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale . Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto […]

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Artt. 1653

abrogato Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto (l) (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

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Artt. 1654

abrogato Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto (l) (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

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Art. 1655 Nozione

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Capo VII – Dell’appalto – –

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Art. 1656 Subappalto

L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. Capo VII – Dell’appalto – –

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Art. 1657 Determinazione del corrispettivo

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice . Capo VII – Dell’appalto – –

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Art. 1658 Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi. Capo VII – Dell’appalto – –

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Art. 1659 Variazioni concordate del progetto

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate. L’autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. Capo […]

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Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto

Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le […]

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Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente

Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, […]

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