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Codice Civile

Art. 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto , se il promittente non gli da o diminuisce le garanzie pattuite. Capo XIX – Della rendita vitalizia – –

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Art. 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della […]

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Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate. Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione. Capo XIX […]

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Art. 1880 Modalità del pagamento della rendita

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e costituita. Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e scaduta. Capo XIX – Della rendita vitalizia – –

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Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita

Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore. Capo XIX – Della rendita vitalizia – –

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Art. 1882 Nozione

L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Capo XX – Dell’assicurazione Sezione I – Disposizioni generali […]

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Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni

L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali. Capo XX – Dell’assicurazione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 1884 Assicurazioni mutue

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto. Capo XX – Dell’assicurazione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione. Capo XX – Dell’assicurazione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 1886 Assicurazioni sociali

Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo. Capo XX – Dell’assicurazione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 1887 Efficacia della proposta

La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta . Capo XX – Dell’assicurazione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione […]

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Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore

Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione . Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato. In caso […]

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Art. 1890 Assicurazione in nome altrui

Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro . Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. […]

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Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza […]

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Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decadedal […]

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Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica […]

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Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893. Capo XX – Dell’assicurazione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 1895 Inesistenza del rischio

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Capo XX – Dell’assicurazione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della […]

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