Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se al fuoco appiccato a boschi, salve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423 bis.
Art. 424 c.p.
Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423 , ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Se al fuoco appiccato a boschi, salve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423 bis.
Capo I – DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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