Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Art. 579 c.p.
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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