Art. 678 c.p. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247. Capo […]
Art. 678 c.p.
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247.
Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
Sezione II – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
§ 2 – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI INFORTUNI NELLE INDUSTRIE O NELLA CUSTODIA DI MATERIE ESPLODENTI
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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