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Codice Civile
Codice Penale

Libro Primo – DEI REATI IN GENERALE

Art. 182 c.p. - Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena -

Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

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Art. 183 c.p. - Concorso di cause estintive -

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono. Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

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Art. 184 c.p. - Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati -

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell’articolo 72.

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Art. 185 c.p. - Restituzioni e risarcimento del danno -

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

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Art. 186 c.p. - Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna -

Oltre quanto prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato. – – –

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Art. 187 c.p. - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto" -

L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

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Art. 188 c.p. - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso -

Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili. Comma dichiatato illegittimo dalla Corte Costituzionale, sentenza, 6 aprile 1998, n°98, nella parte in cui non prevede la trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo). – – –

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Art. 189 c.p. - Ipoteca legale(sequestro conservativo); sequestro -

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l’ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato.

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Art. 190 c.p. - Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile -

Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo precedente. – – –

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Art. 191 c.p. - Ordine dei crediti garantiti con (ipoteca) o sequestro -

Se l’esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette; 6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato. – – –

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Art. 192 c.p. - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato -

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189. – – –

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Art. 193 c.p. - Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato -

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189. Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente. – – –

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Art. 194 c.p. - Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato -

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

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Art. 195 c.p. - Diritti dei terzi -

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili. – – –

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Art. 196 c.p. - Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente -

Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente.

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Art. 197 c.p. - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende -

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136. – – –

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Art. 198 c.p. - Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili -

L’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti. – – –

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Art. 199 c.p. - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge -

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

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Art. 200 c.p. - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone -

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

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Art. 201 c.p. - Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero -

Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

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