Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. 1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.
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