L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze (2). 2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.
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