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Codice Civile
Codice Penale

Libro Primo – DEI REATI IN GENERALE

Art. 65 c.p. - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante -

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

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Art. 66 c.p. - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti -

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, nè comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto; 3) e, rispettivamente, euro 10.

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Art. 67 c.p. - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti -

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore: 1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte ( soppresso); 2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

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Art. 68 c.p. - Limiti al concorso di circostanze -

Salvo quanto è disposto nell’articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sè un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sè un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena.

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Art. 69 c.p. - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

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Art. 70 c.p. - Circostanze oggettive e soggettive -

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.

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Art. 71 c.p. - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto -

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

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Art. 72 c.p. - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee -

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

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Art. 73 c.p. - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo (1).

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Art. 74 c.p. - Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa -

Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

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Art. 75 c.p. - Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa -

Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

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Art. 76 c.p. - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte -

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell’articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico. Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave.

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Art. 77 c.p. - Determinazione delle pene accessorie -

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

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Art. 78 c.p. - Limiti degli aumenti delle pene principali -

Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l’arresto; 3) euro 15. Nel caso di concorso di reato preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta.

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Art. 79 c.p. - Limiti degli aumenti delle pene accessorie -

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti: 1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte; 2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

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Art. 80 c.p. - Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi -

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

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Art. 81 c.p. - Concorso formale. Reato continuato -

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

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Art. 82 c.p. - Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta -

Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60.

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Art. 83 c.p. - Evento diverso da quello voluto dall'agente -

Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

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Art. 84 c.p. - Reato complesso -

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.

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