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Codice Civile
Codice Penale

Libro Primo – DEI REATI IN GENERALE

Art. 125 c.p. - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante -

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di proporre querela.

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Art. 126 c.p. - Estinzione del diritto di querela -

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

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Art. 127 c.p. - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica -

Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro II di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.

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Art. 128 c.p. - Termine per la richiesta di procedimento -

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell’Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Quando la punibilità di un reato commesso all’estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

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Art. 129 c.p. - Irrevocabilità ed estensione della richiesta -

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

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Art. 130 c.p. - Istanza della persona offesa -

Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa, l’istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta.

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Art. 131 c.p. - Reato complesso. Procedibilità di ufficio -

Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

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Art. 132 c.p. - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti -

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.

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Art. 133 c.p. - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena -

Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

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Art. 133 bis c.p. - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria -

Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

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Art. 133 ter c.p. - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda -

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

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Art. 134 c.p. - Computo delle pene -

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pena pecuniaria, delle frazioni di euro.

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Art. 135 c.p. - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive -

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

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Art. 136 c.p. - Modalità di conversione di pene pecuniarie -

Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.

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Art. 137 c.p. - Custodia cautelare -

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.

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Art. 138 c.p. - Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero -

Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

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Art. 139 c.p. - Computo delle pene accessorie -

Art. 139 c.p. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Capo I – DELLA MODIFICAZIONE […]

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Art. 141 c.p. - Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 141 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –

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Art. 142 c.p. - Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 142 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –

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