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Codice Civile
Codice Penale

Titolo III – DEL REATO

Art. 57 c.p. - Reati commessi col mezzo della stampa periodica -

Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

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Art. 57 bis c.p. - Reati commessi col mezzo della stampa non periodica -

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

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Art. 58 c.p. - Stampa clandestina -

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

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Art. 58 bis c.p. - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa -

Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta. Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria un’autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall’autore della pubblicazione, fino a quando l’autorizzazione non è concessa.

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Art. 59 c.p. - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte -

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

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Art. 60 c.p. - Errore sulla persona dell'offeso -

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

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Art. 61 c.p. - Circostanze aggravanti comuni -

572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

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Art. 62 c.p. - Circostanze attenuanti comuni -

Art. 62 c.p. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non […]

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Art. 62 bis c.p. - Attenuanti generiche -

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

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Art. 63 c.p. - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena -

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

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Art. 64 c.p. - Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante -

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

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Art. 65 c.p. - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante -

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

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Art. 66 c.p. - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti -

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, nè comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto; 3) e, rispettivamente, euro 10.

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Art. 67 c.p. - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti -

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore: 1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte ( soppresso); 2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

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Art. 68 c.p. - Limiti al concorso di circostanze -

Salvo quanto è disposto nell’articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sè un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sè un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena.

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Art. 69 c.p. - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

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Art. 70 c.p. - Circostanze oggettive e soggettive -

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.

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Art. 71 c.p. - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto -

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

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Art. 72 c.p. - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee -

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

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Art. 73 c.p. - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo (1).

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