L’esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell’articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti della madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel numero 1, la esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
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