Durante la istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in unospedale psichiatrico giudiziale, o in una casa di cura e di custodia. Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.
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