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Codice Civile
Codice Penale

Titolo VIII – DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Art. 237 c.p. - Cauzione di buona condotta -

La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a 103,29 euro, né superiore a 2.

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Art. 238 c.p. - Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione -

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

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Art. 239 c.p. - Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta -

Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue.

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Art. 240 c.p. - Confisca -

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato.

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