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Codice Civile
Codice Penale

L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 20.

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Art. 517 bis c.p. - Circostanza aggravante

Le pene stabilita dagli articoli 515, 516, 517, sono aumentate se i fatti da esse previsti, hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica e le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

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Art. 518 c.p. - Pubblicazione della sentenza -

501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

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