Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1. Chiunque, pubblicamente e, intenzionalmente, distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta cose che formino oggetto di culto o, siano consacrate al culto o, siano necessariamente all’esercizio del culto, è punito con la reclusione fino a due anni.
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