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Codice Civile
Codice Penale

Libro Secondo – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Art. 400 c.p. - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello -

Abrogato   Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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Art. 401 c.p. - Provocazione al duello per fine di lucro -

Abrogato Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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Art. 402 c.p. - Vilipendio della religione dello Stato -

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno. ( Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n° 508 del 2000, dalla Corte Costituzionale)   Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI – –

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Art. 403 c.p. - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone -

Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1. 000 a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto.

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Art. 404 c.p. - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose -

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1. Chiunque, pubblicamente e, intenzionalmente, distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta cose che formino oggetto di culto o, siano consacrate al culto o, siano necessariamente all’esercizio del culto, è punito con la reclusione fino a due anni.

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Art. 405 c.p. - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico -

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.

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Art. 406 c.p. - Delitti contro i culti ammessi nello Stato -

Abrogato Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI – –

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Art. 407 c.p. - Violazione di sepolcro -

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 408 c.p. - Vilipendio delle tombe -

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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Art. 409 c.p. - Turbamento di un funerale o servizio funebre -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

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Art. 410 c.p. - Vilipendio di cadavere -

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

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Art. 411 c.p. - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere -

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadevere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, sulla base di espressa volontà del defunto.

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Art. 412 c.p. - Occultamento di cadavere -

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

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Art. 413 c.p. - Uso illegittimo di cadavere -

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

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Art. 414 c.p. - Istigazione a delinquere -

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.

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Art. 415 c.p. - Istigazione a disobbedire alle leggi -

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. * *(

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Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

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Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso -

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

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Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso -

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

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Art. 417 c.p. - Misura di sicurezza -

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza. – – –

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