Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsto dagli articoli 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E’ altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, se la sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
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