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Codice Civile
Codice Penale

Libro Secondo – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Art. 625 bis - Circostanze attenuanti

Nei casi previsti dagli articolo 624, 624 bis e 625, la pena è diminuita da un terzo alla metà, qualora il colpevole prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occulatato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare. Capo I […]

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Art. 626 c.p. - Furti punibili a querela dell'offeso -

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente. Capo I – DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE – –

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Art. 627 c.p. - Sottrazione di cose comuni -

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.

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Art. 628 c.p. - Rapina -

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.

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Art. 629 c.p. - Estorsione -

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.

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Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione -

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

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Art. 631 c.p. - Usurpazione -

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

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Art. 632 c.p. - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi -

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

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Art. 633 c.p. - Invasione di terreni o edifici -

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.

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Art. 634 c.p. - Turbativa violenta del possesso di cose immobili -

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

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Art. 635 c.p. - Danneggiamento -

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici -

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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Art. 636 c.p. - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo -

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103. Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.

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Art. 637 c.p. - Ingresso abusivo nel fondo altrui -

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

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Art. 638 c.p. - Uccisione o danneggiamento di animali altrui -

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

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Art. 639 c.p. - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.

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Art. 639 bis c.p. - Casi di esclusione dalla perseguibilità a querela -

Nei casi previsti negli articoli 631, 632, 633, e 636, si procede d’ufficio se si tratta di acque , terreni fondi, o edifici pubblici destinati ad uso pubblico.

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Art. 640 c.p. - Truffa -

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.

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Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

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Art. 640 ter c.p. - Frode informatica -

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

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