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Codice Civile
Codice Penale

Libro Secondo – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali esplosivi -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

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Art. 281 c.p. - Offesa alla libertà del Capo del Governo -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 282 c.p. - Offesa all'onore del Capo del Governo -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 283 c.p. - Attentato contro la costituzione dello Stato -

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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Art. 284 c.p. - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato -

Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con l’ergastolo.

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Art. 285 c.p. - Devastazione, saccheggio e strage -

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.

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Art. 286 c.p. - Guerra civile -

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l’ergastolo.

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Art. 287 c.p. - Usurpazione di potere politico o di comando militare -

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

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Art. 288 c.p. - Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero -

Chiunque, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perchè militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

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Art. 289 c.p. - Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali -

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

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Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

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Art. 290 c.p. - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate -

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

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Art. 290 bis c.p. - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci -

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

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Art. 291 c.p. - Vilipendio alla nazione italiana -

Art. 291 c.p. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 292 c.p. - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato -

Chiunque vilipende con espressione ingiuriose bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da 1.

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Art. 292 bis c.p. - Circostanza aggravante -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 293 c.p. - Circostanza aggravante -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 294 c.p. - Attentati contro i diritti politici del cittadino -

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Capo III – DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO – –

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Art. 295 c.p. - Attentato contro i Capi di Stati esteri -

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l’ergastolo nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l’ergastolo.

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Art. 296 c.p. - Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri -

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

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