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Codice Civile
Codice Penale

Titolo I – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

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Art. 290 c.p. - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate -

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

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Art. 290 bis c.p. - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci -

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

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Art. 291 c.p. - Vilipendio alla nazione italiana -

Art. 291 c.p. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 292 c.p. - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato -

Chiunque vilipende con espressione ingiuriose bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da 1.

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Art. 292 bis c.p. - Circostanza aggravante -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 293 c.p. - Circostanza aggravante -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 294 c.p. - Attentati contro i diritti politici del cittadino -

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Capo III – DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO – –

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Art. 295 c.p. - Attentato contro i Capi di Stati esteri -

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l’ergastolo nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l’ergastolo.

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Art. 296 c.p. - Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri -

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 297 c.p. - Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri -

Abrogato   Capo IV – DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI – –

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Art. 298 c.p. - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri -

Abrogato Capo IV – DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI – –

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Art. 299 c.p. - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero -

Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende,con espressioni ingiuriose in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la multa da euro 100 a euro 1.

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Art. 300 c.p. - Condizione di reciprocità -

Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

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Art. 301 c.p. - Concorso di reati -

Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave. Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

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Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo -

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

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Art. 303 c.p. - Pubblica istigazione e apologia -

Abrogato  Capo V – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI – –

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Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo -

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

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Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione -

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

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Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione -

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

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