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Codice Civile
Codice Penale

Titolo I – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

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Art. 308 c.p. - Cospirazione: casi di non punibilità -

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto, ovvero al procedimento: 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione; 2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.

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Art. 309 c.p. - Banda armata: casi di non punibilità -

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione: 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda; 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

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Art. 310 c.p. - Tempo di guerra -

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di “tempo di guerra” è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra quando questa sia seguita.

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Art. 311 c.p. - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto -

Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

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Art. 312 c.p. - Espulsione dello straniero -

Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

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Art. 313 c.p. - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento -

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277. Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articolo 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

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