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Codice Civile
Codice Penale

Titolo III – DEI DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 388 ter c.p. - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie -

Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Capo II – DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE – –

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Art. 389 c.p. - Inosservanza di pene accessorie -

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

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Art. 390 c.p. - Procurata inosservanza di pena -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1. Capo II – DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE – –

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Art. 391 c.p. - Procurata inosservanza di misure di sicurezza -

Chiunque procura o agevola l’evasione di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque la favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni.

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Art. 392 c.p. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose -

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale, si ha “violenza sulle cose”, allorchè la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

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Art. 393 c.p. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone -

Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

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Art. 394 c.p. - Sfida a duello -

Abrogato Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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Art. 395 c.p. - Portatori di sfida -

Abrogato Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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Art. 396 c.p. - Uso delle armi in duello -

Abrogato Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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Art. 398 c.p. - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità -

Abrogato Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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Art. 399 c.p. - Duellante estraneo al fatto -

Abrogato Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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Art. 400 c.p. - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello -

Abrogato   Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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Art. 401 c.p. - Provocazione al duello per fine di lucro -

Abrogato Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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