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Titolo IV – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

Art. 402 c.p. - Vilipendio della religione dello Stato -

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno. ( Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n° 508 del 2000, dalla Corte Costituzionale)   Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI – –

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Art. 403 c.p. - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone -

Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1. 000 a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto.

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Art. 404 c.p. - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose -

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1. Chiunque, pubblicamente e, intenzionalmente, distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta cose che formino oggetto di culto o, siano consacrate al culto o, siano necessariamente all’esercizio del culto, è punito con la reclusione fino a due anni.

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Art. 405 c.p. - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico -

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.

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Art. 406 c.p. - Delitti contro i culti ammessi nello Stato -

Abrogato Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI – –

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Art. 407 c.p. - Violazione di sepolcro -

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 408 c.p. - Vilipendio delle tombe -

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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Art. 409 c.p. - Turbamento di un funerale o servizio funebre -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

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Art. 410 c.p. - Vilipendio di cadavere -

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

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Art. 411 c.p. - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere -

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadevere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, sulla base di espressa volontà del defunto.

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Art. 412 c.p. - Occultamento di cadavere -

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

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Art. 413 c.p. - Uso illegittimo di cadavere -

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

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