fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Titolo VIII – DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza -

Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Continua »
Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali -

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Continua »
Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio -

Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.

Continua »
Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine -

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032

Continua »
Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 20.

Continua »
Art. 517 bis c.p. - Circostanza aggravante

Le pene stabilita dagli articoli 515, 516, 517, sono aumentate se i fatti da esse previsti, hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica e le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Continua »
Art. 518 c.p. - Pubblicazione della sentenza -

501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

Continua »