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Codice Civile
Codice Penale

Titolo XII – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti -

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.

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Art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

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Art. 583 ter c.p. - Pena accessoria

La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei limiti previsti dall’articolo 583 bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione allìOrdine dei medici chirurghi e degli odontoiatra.

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Art. 584 c.p. - Omicidio preterintenzionale -

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

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Art. 585 c.p. - Circostanze aggravanti -

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

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Art. 586 c.p. - Morti o lesioni come conseguenza di altro delitto -

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

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Art. 587 c.p. - Omicidio e lesioni personali a causa di onore

Abrogato Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE – –

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Art. 588 c.p. - Rissa -

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni.

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Art. 589 c.p. - Omicidio colposo -

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

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Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose -

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

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Art. 591 c.p. - Abbandono di persone minori o incapaci -

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

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Art. 592 c.p. - Abbandono di un neonato per causa di onore

Abrogato Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE – –

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Art. 593 c.p. - Omissione di soccorso -

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa euro 2.

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Art. 594 c.p. - Ingiuria -

Art. 594 c.p. Articolo abrogato Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La […]

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Art. 595 c.p. - Diffamazione -

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a eiro 1. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.

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Art. 596 c.p. - Esclusione della prova liberatoria -

Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

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Art. 596 bis c.p. - Diffamazione col mezzo della stampa -

Art. 596 bis c.p. Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58. Capo II – DEI DELITTI CONTRO L’ONORE – –

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Art. 597 c.p. - Querela della persona offesa ed estinzione del reato -

I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente, spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.

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Art. 598 c.p. - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative -

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

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Art. 599 c.p. - Ritorsione e provocazione -

Art. 599 c.p. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Capo II – DEI DELITTI CONTRO L’ONORE – –

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