Art. 704 c.p. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per “armi” si intendono: 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti. Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione III – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA […]
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