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Codice Civile
Codice Penale

Codice Penale

Art. 86 c.p. - Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato -

Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità.

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Art. 87 c.p. - Stato preordinato d'incapacità d'intendere e di volere -

Art. 87 c.p. La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa. Capo I – DELLA IMPUTABILITÀ – –

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Art. 88 c.p. - Vizio totale di mente -

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

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Art. 89 c.p. - Vizio parziale di mente -

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

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Art. 90 c.p. - Stati emotivi o passionali -

Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l’imputabilità.

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Art. 91 c.p. - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore -

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

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Art. 92 c.p. - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata -

L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

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Art. 93 c.p. - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti -

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.

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Art. 94 c.p. - Ubriachezza abituale -

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

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Art. 95 c.p. - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti -

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

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Art. 96 c.p. - Sordomutismo -

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d’intendere o di volere.

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Art. 97 c.p. - Minore degli anni quattordici -

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

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Art. 98 c.p. - Minore degli anni diciotto -

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

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Art. 99 c.p. - Recidiva -

Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

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Art. 100 c.p. - Recidiva facoltativa

Abrogato Capo II – DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE – –

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Art. 101 c.p. - Reati della stessa indole -

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

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Art. 102 c.p. - Abitualità presunta dalla legge -

È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

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Art. 103 c.p. - Abitualità ritenuta dal giudice -

Capo II – DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE – –

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Art. 104 c.p. - Abitualità nelle contravvenzioni -

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un’altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

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Art. 105 c.p. - Professionalità nel reato -

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

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