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Codice Civile
Codice Penale

Codice Penale

Art. 144 c.p. - Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 144 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –

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Art. 145 c.p. - Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato -

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio.

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Art. 146 c.p.- Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena -

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

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Art. 147 c.p. - Rinvio facoltativo della esecuzione della pena -

L’esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell’articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti della madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel numero 1, la esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

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Art. 148 c.p. - Infermità psichica sopravvenuta al condannato -

Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico guidiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

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Art. 149 c.p. - Consiglio di patronato e Cassa delle ammende

Art. 149 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –

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Art. 150 c.p. - Morte del reo prima della condanna -

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

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Art. 151 c.p. - Amnistia -

L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie. La estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

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Art. 152 c.p. - Remissione della querela -

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

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Art. 153 c.p. - Esercizio del diritto di remissione. Incapaci -

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante. I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo.

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Art. 154 c.p. - Più querelanti: remissione di uno solo -

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

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Art. 155 c.p. - Accettazione della remissione -

La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

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Art. 156 c.p. - Estinzione del diritto di remissione -

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. (

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Art. 157 c.p. - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere -

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale, stabilita dalla legge e, comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e, quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e, la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguaro soltanto alla pena detentiva.

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Art. 158 c.p. - Decorrenza del termine della prescrizione -

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

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Art. 159 c.p. - Sospensione del corso della prescrizione -

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. (

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Art. 160 c.p. - Interruzione del corso della prescrizione -

Interrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.

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Art. 161 c.p. - Effetti della sospensione e della interruzione -

L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

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Art. 162 c.p. - Oblazione nelle contravvenzioni -

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

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Art. 162 bis c.p. - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative -

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

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