Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. La pena è non inferiore a quindici anni: 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
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