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Codice Civile
Codice Penale

Codice Penale

Art. 277 c.p. - Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

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Art. 278 c.p. - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica -

Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 279 c.p. - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione -

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

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Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali esplosivi -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

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Art. 281 c.p. - Offesa alla libertà del Capo del Governo -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 282 c.p. - Offesa all'onore del Capo del Governo -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 283 c.p. - Attentato contro la costituzione dello Stato -

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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Art. 284 c.p. - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato -

Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con l’ergastolo.

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Art. 285 c.p. - Devastazione, saccheggio e strage -

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.

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Art. 286 c.p. - Guerra civile -

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l’ergastolo.

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Art. 287 c.p. - Usurpazione di potere politico o di comando militare -

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

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Art. 288 c.p. - Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero -

Chiunque, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perchè militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

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Art. 289 c.p. - Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali -

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

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Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

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Art. 290 c.p. - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate -

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

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Art. 290 bis c.p. - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci -

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

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Art. 291 c.p. - Vilipendio alla nazione italiana -

Art. 291 c.p. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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Art. 292 c.p. - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato -

Chiunque vilipende con espressione ingiuriose bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da 1.

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Art. 292 bis c.p. - Circostanza aggravante -

Abrogato   Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –

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