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Codice Civile
Codice Penale

Codice Penale

Art. 379 bis - Rivelazioni di segreti inerenti a un procedimento penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per aver partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino ad un anno.La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini […]

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Art. 380 c.p. - Patrocinio o consulenza infedele -

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinnanzi all’Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. 032 euro se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

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Art. 381 c.p. - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico -

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinnanzi all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferire a euro 103.

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Art. 382 c.p. - Millantato credito del patrocinatore -

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.

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Art. 383 c.p. - Interdizione dai pubblici uffici -

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici.

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Art. 384 c.p. - Casi di non punibilità -

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis,371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. * *(

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Art. 384 bis c.p. - Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero

I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371 bis, 372, 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all’estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.

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Art. 385 c.p. - Evasione -

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

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Art. 386 c.p. - Procurata evasione -

Chiunque procura o agevola la evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all’ergastolo.

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Art. 387 c.p. - Colpa del custode -

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, la evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dalla evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.

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Art. 388 c.p. - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice -

Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1. La pena di cui al quinto comma, si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale, liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o, effettua una falsa dichiarazione.

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Art. 388 bis c.p. - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo -

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

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Art. 388 ter c.p. - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie -

Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Capo II – DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE – –

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Art. 389 c.p. - Inosservanza di pene accessorie -

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

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Art. 390 c.p. - Procurata inosservanza di pena -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1. Capo II – DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE – –

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Art. 391 c.p. - Procurata inosservanza di misure di sicurezza -

Chiunque procura o agevola l’evasione di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque la favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni.

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Art. 392 c.p. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose -

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale, si ha “violenza sulle cose”, allorchè la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

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Art. 393 c.p. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone -

Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

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Art. 394 c.p. - Sfida a duello -

Abrogato Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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Art. 395 c.p. - Portatori di sfida -

Abrogato Capo III – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – –

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